Tag: Donazione Gameti

Maurizio Bini
SSD Diagnosi e Terapia della sterilità e Crioconservazione
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. Cà Granda, Milano

 

La legislazione italiana non prevede remunerazione per la donazione di gameti. Le motivazioni sono quindi molto più complesse e necessitano un attento screening.

La sentenza della corte costituzionale n° 162 del 18/06/2014 ha revocato il divieto di fecondazione con gameti donati contenuto nella legge italiana n° 40 del 19/02/2004. Fino al 13/11/2019 sul territorio nazionale vi è stata poca chiarezza sui requisiti richiesti per accedere alla donazione; in quella data infatti il governo italiano ha finalmente recepito l’allegato III delle direttive della UE sulla materia. Oltre alle norme di sicurezza e tracciabilità e all’istituzione di un registro nazionale i criteri codificati precedono un’età della donatrice compresa fra i 20 e i 35 anni e un’età del donatore fra i 18 e i 40.

Viene altresì stabilito che ogni donatore non possa concorrere a generare più di 10 nati ( la deroga avviene solo per famiglie che desiderino ulteriori figli dallo stesso donatore) e che non venga autorizzata alcuna remunerazione per il dono.

Quest’ultima nota (divergente rispetto alla maggior parte degli altri paesi europei ed extraeuropei) determina già in partenza una ridotta possibilità di reclutamento, soprattutto per la donazione di gameti femminili, decisamente impegnativa in termini di impegno fisico e temporale.

La donatrice deve infatti assumere terapie ormonali ad alte dosi, essere monitorizzata per tempi prolungati con prelievi ed ecografie  ed effettuare un recupero ovocitario in anestesia generale per via transvaginale. E’ evidente che, senza l’incentivo economico, solo rare condizioni di intenso coinvolgimento personale e famigliare possano motivare alla donazione.

Anche la donazione di gameti maschile, tecnicamente più agevole, non viene in realtà agevolata dalla mancanza di una motivazione discutibile ma almeno chiara come quella della remunerazione. Le donazioni maschili sono infatti spesso inquinate da quello che è stato studiato come altruismo riluttante cioè da motivazioni di vantaggio indiretto, soprattutto psicologico. Il complesso lavoro di screening dei donatori prevede infatti obbligatoriamente (oltre ai dettagliati questionari anamnestici personali e famigliari su malattie genetiche  e infettive trasmissibili, alla consulenza del genetista, alla prova di fertilità e agli esami ematici per le più comuni malattie genetiche diffuse sul territorio nazionale) anche una scrupolosa valutazione da parte di uno psicologo ed è in questa fase che si evidenziano le più frequenti controindicazioni e decisioni di esclusione.

I donatori e le donatrici devono poi essere scrupolosamente valutati per le malattie infettive; i maschi eseguono queste indagini lo stesso giorno della donazione e quindi richiedono un passaggio temporaneo dei gameti in un contenitore di quarantena in attesa degli esiti; le femmine (avendo compreso il legislatore il grande impegno fisico) eseguono lo screening infettivologico nella fase iniziale del processo in modo da poter sospendere precocemente la procedura in caso di positività. Numerose sono le iniziative per promuovere il dono gametico almeno maschile: in altri stati l’agevolazione si spinge fino a simulare il più possibile il rapporto sessuale o fornendo ausili monouso di incremento del piacere orgasmico per il maschio o visualizzazioni in realtà virtuale assolutamente credibili. Per il femminile i protocolli di stimolazione utilizzati sono quelli che consentono il più rapido ritorno alla condizione di normalità, che sfruttano il vantaggio del non trasferimento embrionale e quindi del possibile più esteso utilizzo  di farmaci sintomatici.

 

Fonti

1) Legge 40 del 19/2/2004.G:U:24/02/2004. Norme in materia di procreazione medicalmente assitita

2) Sentenza 162/2014. Giudizio di legittimità costituzionali art 4 comma 3, art 9 commi 1 e 3, art 12 comma 1 della legge 40/2014

3) DPR n 131 del 23/08/2019 in vigore il 29/11/2019.Recepimento direttiva 2006/17/CE. Prescrizioni tecniche ed esami su tessuti e cellule umane